Ultimamente sono state segnalate richieste per l’installazione di antenne per telefonia cellulare o per altri tipi di comunicazioni su edifici di culto (campanili, ma anche tetti di chiese ed oratori). Offro le indicazioni che verbalmente ho dato ai MMRR Parroci che mi hanno interpellato e riporto la Nota della CEI del 4 dicembre 2000 su questo argomento. Disponibile per chiarimenti, auguro buona lettura.
Il Direttore dell’U.A.D.
Motterlini mons. Mauro
Il Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza n. 1315 del 1° aprile 2016 ha precisato, qualora l’immobile abbia un vincolo monumentale espresso oppure sia soggetto alla presunzione di interesse ex art.10 D.Lgs. 42/2004, che è necessario acquisire il preliminare parere della competente Soprintendenza. Ossia è d’obbligo acquisire il preventivo parere vincolante della Soprintendenza e delle competenti commissioni comunali quando venga fatta al parroco la domanda per installare delle antenne telefoniche sul campanile o su altri edifici di culto, qualora questi siano soggetti a vincolo di tutela. Va perciò fatto riferimento all’Ufficio diocesano per i beni culturali e l’arte sacra, titolato alle relazioni con le Soprintendenze.
Oltre a ciò, sono molteplici gli aspetti da considerare con grande attenzione prima di decidere in merito ad una simile richiesta.
La Conferenza Episcopale Italiana con nota n. 1447 del 4 dicembre 2000 informava che il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici ritiene che occorra rifiutare l’installazione di ripetitori per telefonia mobile sugli edifici di culto e che si debba procedere allo smontaggio di quelli eventualmente collocati, ciò in virtù di due ordini di ragioni: I) peculiare condizione giuridica dell’edificio sacro; II) opportunità e convenienza.
I) Peculiare condizione giuridica dell’edificio sacro. La citata nota ricorda che l’edificio di culto è soggetto ad una specifica normativa all’interno dell’Ordinamento canonico, finalizzata anche a tutelarne l’esclusività di destinazione. Si veda, in particolare, il canone 1210 del codice di diritto canonico, che impone sia «vietata qualunque cosa sia aliena alla santità del luogo» e permette eccezionalmente «altri usi, purché non contrari alla santità del luogo», solo previa autorizzazione da parte dell’Ordinario.
La peculiarità della destinazione dell’edificio di culto è riconosciuta anche nell’ordinamento civile italiano, articolo 831, codice civile, secondo il quale «gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità alle leggi che li riguardano». Ne deriva, pertanto che un utilizzo, parziale ma stabile, dell’edificio di culto per scopi alieni alla sua destinazione risulta contrario alla normativa canonica e può mettere in discussione anche quella civile.
II) Opportunità e convenienza. L’installazione di un’antenna prevede la sottoscrizione di un contratto tra la società e il proprietario dell’immobile, che generalmente riceve un corrispettivo a fronte della concessione di spazi: si configura un contratto di locazione, disciplinato dalla legge 392/1978, che prevede una durata minima di sei anni, con tacito rinnovo per pari periodo. Il contratto in esame, che deve essere previamente autorizzato canonicamente quanto all’ente ecclesiastico, implica una serie di conseguenze da non sottovalutare:
– perdita dell’esenzione prevista (ai fini IRES, IMU e TASI) per gli edifici di culto e le loro pertinenze. Come noto, la stessa è prevista per le unità immobiliari destinate esclusivamente al culto, solo a condizione che non siano oggetto di locazione. Nel momento in cui sono produttive di un reddito e la loro destinazione non è più esclusivamente quella dell’esercizio del culto, l’esenzione non può più essere applicata;
– tassazione delle somme ottenute quale corrispettivo della locazione;
– obbligo di consentire accessi, spesso frequenti, all’immobile per la verifica e la manutenzione dell’impianto;
– difficoltà connesse all’eventuale disdetta del contratto da parte dell’ente ecclesiastico proprietario dell’immobile, trattandosi pur sempre di un pubblico servizio, anche se fornito da un gestore privato (qualora la Parrocchia intendesse disdettare il contratto, potrebbe facilmente incontrare forti resistenze anche nell’opinione pubblica, rischiando di apparire come responsabile dell’interruzione o compromissione del servizio).
Non va, inoltre, trascurato un altro elemento connesso all’installazione di un’antenna su un immobile parrocchiale e cioè la tutela della pubblica salute: certamente l’ente ecclesiastico non ha titolo o competenza per valutare i rischi connessi alle irradiazioni magnetiche delle radiofrequenze, ma il solo sospetto che possano comportare rischi per la salute pubblica deve rendere molto cauti, anche in considerazione del fatto che gli edifici di culto sono frequentati da persone appartenenti alle categorie più a rischio, quali bambini e anziani.
La CEI termina la propria nota precisando che «tutte queste motivazioni devono essere ritenute prevalenti rispetto ad altre, pur legittime, aspettative»: si ribadisce, pertanto, l’invito ad un fermo diniego.
Le installazioni sugli altri edifici. Diverso è il caso di installazione di antenne su altri immobili di proprietà di enti ecclesiastici, diversi dall’edificio di culto e sue pertinenze, poiché in tal caso vengono meno buona parte delle eccezioni formulate con riferimento appunto agli edifici di culto. In tali ipotesi, va innanzitutto segnalata l’opportunità di evitare concessioni di immobili destinati al prolungato soggiorno di bambini e anziani (es. edifici sede di scuole materne o case per anziani), per i motivi sopra indicati; inoltre, considerando che si tratta di locazione di spazi, occorre valutare con grande attenzione le ragioni di opportunità e di convenienza richiamate sopra, ricordando che sono necessari la licenza del Vescovo o il decreto canonico dell’Ordinario diocesano, trattandosi sempre di atti di straordinaria amministrazione.
Infine, un cenno alla richiesta di installazione di antenne su immobili parrocchiali da parte del comune o degli organi di polizia per esigenze di videosorveglianza o indagini auto-rizzate. In tali casi, l’approccio è completamente diverso e merita disponibilità e collaborazione da parte degli enti ecclesiastici proprietari degli immobili interessati.