Enti ecclesiastici e obblighi di pubblicità dei contributi pubblici ex L. 124/2017

Gli enti ecclesiastici in quanto tali, quindi le Parrocchie, le Opere e Fondazioni Diocesane, non sono soggetti agli obblighi di pubblicità dei contributi pubblici ex L. 124/2017.

Dall’Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici della Conferenza Episcopale Italiana specificano che: l’art. 1, cc. 125-129 della l. 4 agosto 2017, n. 124 stabilisce che alcuni soggetti pubblichino, nei propri siti o nei portali digitali, un’informativa relativa a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere”, superiori a 10.000 euro, ricevuti da pubbliche amministrazioni o da società controllate da esse o in partecipazione pubblica o da altri enti indicati nell’art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

Nell’elenco dei soggetti obbligati non figurano gli enti ecclesiastici, e gli interventi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 2 del 11/01/2019, e del Consiglio di Stato, con il parere n. 1449/2018, non hanno ampliato i destinatari dell’obbligo.

I rami ONLUS e del Terzo Settore, anche se istituiti da Enti Ecclesiastici, sono obbligati alla pubblicazione se superano il limite dei 10.000 Euro.

La CEI continua affermando che “alla luce del citato parere del Consiglio di Stato, la sanzione della restituzione delle somme ai soggetti eroganti prevista in caso di inadempimento a tali obblighi è applicabile solo alle imprese; rimangono escluse associazioni, fondazioni e ONLUS. Restano evidentemente impregiudicati tutti gli obblighi posti in capo agli enti della Chiesa dal diritto canonico universale e particolare circa la rendicontazione.”